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trit_Codex_Canonici_Iuris204_39

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 3. La potestà giudiziale, di cui godono i giudici e i collegi giudiziari, è da esercitarsi nel modo stabilito dal diritto, e non può essere delegata, se non per eseguire gli atti preparatori di un qualsiasi decreto o sentenza.

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