trit_Codex_Canonici_Iuris2049_26
Can. 1467 – Se nel giorno notificato per un atto processuale il tribunale non abbia lavorato, il termine s’intende prorogato al primo giorno non festivo seguente.
Can. 1467 – Se nel giorno notificato per un atto processuale il tribunale non abbia lavorato, il termine s’intende prorogato al primo giorno non festivo seguente.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019