trit_Codex_Canonici_Iuris2024_54

Can. 1452 – § 1. In un affare che interessa soltanto privati, il giudice può procedere solo ad istanza della parte. Ma se la causa fu legittimamente introdotta, il giudice può e deve procedere anche d’ufficio nelle cause penali e nelle altre cause che vertono sul bene pubblico della Chiesa e sulla salvezza delle anime.

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