trit_Codex_Canonici_Iuris2012_38 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1446 – § 1. Tutti i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s’impegnino assiduamente, salva la giustizia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti e si compongano al più presto pacificamente.