trit_Codex_Canonici_Iuris200_26
§ 2. Col nome di Ordinario del luogo s’intendono tutti quelli recensiti nel §1, eccetto i Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.
§ 2. Col nome di Ordinario del luogo s’intendono tutti quelli recensiti nel §1, eccetto i Superiori degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019