Can. 1437 – § 1. In qualunque processo intervenga il notaio, così che si ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti.
odi servum pecus et arceo
Can. 1437 – § 1. In qualunque processo intervenga il notaio, così che si ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti.