trit_Codex_Canonici_Iuris2006_22
Can. 1437 – § 1. In qualunque processo intervenga il notaio, così che si ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti.
Can. 1437 – § 1. In qualunque processo intervenga il notaio, così che si ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019