trit_Codex_Canonici_Iuris2003_38
Can. 1435 – Spetta al Vescovo nominare il promotore di giustizia e il difensore del vincolo; essi siano chierici o laici, di integra fama, dottori o licenziati in diritto canonico e di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris2003
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