trit_Codex_Canonici_Iuris1987_21
§ 2. I tribunali di cui al § 1, possono essere costituiti per tutte le cause oppure soltanto per determinati generi di cause.
§ 2. I tribunali di cui al § 1, possono essere costituiti per tutte le cause oppure soltanto per determinati generi di cause.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019