Vai al contenuto
Logo del sito Felice Massaro
  • Home
  • Biblioteca Latina
  • Ricerche
  • Contatti

trit_Codex_Canonici_Iuris1985_38

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1422 – Il Vicario giudiziale, i Vicari giudiziali aggiunti e gli altri giudici sono nominati a tempo determinato, fermo restando il disposto del can. 1420, § 5, e non possono essere rimossi se non per causa legittima e grave.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris1985
trit_Codex_Canonici_Iuris1984_26
trit_Codex_Canonici_Iuris1986_61
© 2026 Felice Massaro  •  Privacy Policy – Cookie  •  Creato con GeneratePress