trit_Codex_Canonici_Iuris1972_36
§ 2. Colui del quale non si conosca né il domicilio o il quasi-domicilio, né il luogo della dimora, può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale dell’attore, purché non risulti un altro tribunale legittimo.
§ 2. Colui del quale non si conosca né il domicilio o il quasi-domicilio, né il luogo della dimora, può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale dell’attore, purché non risulti un altro tribunale legittimo.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019