trit_Codex_Canonici_Iuris1970_17
Can. 1408 – Chiunque può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale del domicilio o del quasi-domicilio.
Can. 1408 – Chiunque può essere chiamato in giudizio avanti al tribunale del domicilio o del quasi-domicilio.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019