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trit_Codex_Canonici_Iuris1936_41

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1367 – Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

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