trit_Codex_Canonici_Iuris192_33
Can. 131 – § 1. La potestà di governo ordinaria è quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio; la potestà delegata, quella che è concessa alla persona stessa, non mediante l’ufficio.
Can. 131 – § 1. La potestà di governo ordinaria è quella che dallo stesso diritto è annessa a un ufficio; la potestà delegata, quella che è concessa alla persona stessa, non mediante l’ufficio.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019