trit_Codex_Canonici_Iuris1919_32
Can. 1347 – § 1. Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1919
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