trit_Codex_Canonici_Iuris1919_32 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1347 – § 1. Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi.