trit_Codex_Canonici_Iuris1918_32 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1346 – Ogniqualvolta il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumolo delle pene ferendae sententiae , è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere le pene entro equi limiti.