trit_Codex_Canonici_Iuris1916_41
Can. 1343 – Se la legge o il precetto dànno al giudice potestà di applicare o di non applicare la pena, questi, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può anche mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1916
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