trit_Codex_Canonici_Iuris1897_53

§ 3. La legge particolare può aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto; ciò tuttavia non si faccia se non vi sia una gravissima necessità. Se la legge universale prevede una pena indeterminata o facoltativa, la legge particolare può anche stabilire al suo posto una pena determinata od obbligatoria.

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