trit_Codex_Canonici_Iuris1887_29
§ 2. Si conservi al sicuro una copia delle tavole di fondazione nell’archivio della curia ed un’altra copia nell’archivio della persona giuridica cui è annessa la fondazione.
§ 2. Si conservi al sicuro una copia delle tavole di fondazione nell’archivio della curia ed un’altra copia nell’archivio della persona giuridica cui è annessa la fondazione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019