trit_Codex_Canonici_Iuris1886_13
Can. 1306 – § 1. Le fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano messe per iscritto.
Can. 1306 – § 1. Le fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano messe per iscritto.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019