trit_Codex_Canonici_Iuris1888_37 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1307 – § 1. Osservate le disposizioni dei cann. 1300-1302 e 1287, si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la si esponga in luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati.