trit_Codex_Canonici_Iuris187_40

§ 3. Tutti quelli, il cui consenso o consiglio è richiesto, sono tenuti all’obbligo di esprimere sinceramente la propria opinione, e, se la gravità degli affari lo richiede, di osservare diligentemente il segreto; obbligo che può essere sollecitato dal Superiore.

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