trit_Codex_Canonici_Iuris1878_33
§ 2. In forza di questo diritto l’Ordinario può e deve vigilare, anche con la visita, perché le pie volontà siano adempiute, e gli altri esecutori, terminato il loro compito, devono rendergliene conto.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1878
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