trit_Codex_Canonici_Iuris1876_56

Can. 1300 – Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell’amministrazione e dell’erogazione dei beni, fermo restando il disposto del can. 1301, § 3.

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