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trit_Codex_Canonici_Iuris1871_42

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1295 – I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l’alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione.

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