Can. 1295 – I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l’alienazione, ma in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019