trit_Codex_Canonici_Iuris1866_41
§ 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1866
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