trit_Codex_Canonici_Iuris1861_30
Can. 1288 – Gli amministratori non introducano né contestino una lite davanti al tribunale civile in nome di una persona giuridica pubblica, senza aver ottenuto la licenza scritta del proprio Ordinario.
Visitatori: 12
Tag: Codex_Canonici_Iuris1861
Potrebbero interessarti anche...