trit_Codex_Canonici_Iuris1856_57

§ 3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l’azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.

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