trit_Codex_Canonici_Iuris1853_30 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1280 – Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvano l’amministratore nell’adempimento del suo compito, a norma degli statuti.