trit_Codex_Canonici_Iuris1849_81

Can. 1277 – Il Vescovo diocesano per porre atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza, deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria.

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