trit_Codex_Canonici_Iuris1843_54
§ 3. Nelle singole diocesi si costituisca, nella misura in cui è necessario, un fondo comune, con il quale i Vescovi posano soddisfare agli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità della diocesi, e con il quale le diocesi più ricche possano anche aiutare le più povere.