trit_Codex_Canonici_Iuris1842_32
§ 2. Dove non sia ancora stata organizzata convenientemente la previdenza sociale in favore del clero, la Conferenza Episcopale disponga la costituzione di un istituto che provveda sufficientemente alla sicurezza sociale dei chierici.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1842
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