trit_Codex_Canonici_Iuris1837_44

Can. 1270 – Le cose immobili, quelle mobili preziose, i diritti e le azioni sia personali sia reali, che appartengono alla Sede Apostolica si prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono ad un’altra persona giuridica ecclesiastica pubblica nello spazio di trent’anni.

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