trit_Codex_Canonici_Iuris1833_61

§ 2. Le offerte di cui al § 1 non possono essere rifiutate, se non vi sia una giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la licenza dell’Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del can. 1295.

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