trit_Codex_Canonici_Iuris1831_51
Can. 1266 – In tutte le chiese ed oratori, anche se appartenenti ad istituti religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli, l’Ordinario del luogo può disporre che si faccia una questua speciale a favore di determinate iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi sollecitamente alla curia diocesana.