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trit_Codex_Canonici_Iuris181_45

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. L’atto posto per timore grave, incusso ingiustamente, o per dolo, vale, a meno che non sia disposto altro dal diritto; ma può essere rescisso per sentenza del giudice, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d’ufficio.

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