trit_Codex_Canonici_Iuris180_23
Can. 125 – § 1. L’atto posto per violenza inferta dall’esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è nullo.
Can. 125 – § 1. L’atto posto per violenza inferta dall’esterno alla persona, cui essa stessa in nessun modo poté resistere, è nullo.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019