trit_Codex_Canonici_Iuris182_58

Can. 126 – L’atto posto per ignoranza o per errore, che verta intorno a ciò che ne costituisce la sostanza, o che ricada nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, se dal diritto non è disposto altro, ma l’atto intrapreso per ignoranza o per errore può dar luogo all’azione rescissoria a norma del diritto.