trit_Codex_Canonici_Iuris1816_31 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1254 – § 1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri.