trit_Codex_Canonici_Iuris1788_28
Can. 1233 – Ai santuari si potranno concedere taluni privilegi, ogniqualvolta sembra che lo suggeriscano le circostanze dei luoghi, la frequenza dei pellegrinaggi e soprattutto il bene dei fedeli.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1788
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