trit_Codex_Canonici_Iuris1786_39
Can. 1232 – § 1. Competente per l’approvazione degli statuti di un santuario diocesano, è l’Ordinario del luogo; per quelli di un santuario nazionale, è la Conferenza Episcopale; per gli statuti di un santuario internazionale, soltanto la Santa Sede.
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