trit_Codex_Canonici_Iuris1782_29
Can. 1228 – Fermo restando il disposto del can. 1227, per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata, si richiede la licenza dell’Ordinario del luogo.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1782
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