trit_Codex_Canonici_Iuris1781_19
Can. 1227 – I Vescovi possono costituire per se stessi una cappella privata: questa gode dei medesimi diritti dell’oratorio.
Can. 1227 – I Vescovi possono costituire per se stessi una cappella privata: questa gode dei medesimi diritti dell’oratorio.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019