trit_Codex_Canonici_Iuris1776_47

Can. 1223 – Col nome di oratori si intende il luogo destinato su licenza dell’Ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del Superiore competente.

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