trit_Codex_Canonici_Iuris1774_30
Can. 1222 – § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, ne è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1774
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