trit_Codex_Canonici_Iuris176_50

2° che l’uso e l’usufrutto dei beni comuni, che non sono sottoposti a divisione, tornino a vantaggio di tutte e due le persone giuridiche, e che gli oneri propri alle medesime siano imposti a entrambe, osservata parimenti la dovuta proporzione da definirsi secondo il giusto e l’onesto.

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