trit_Codex_Canonici_Iuris1762_29
Can. 1214 – Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto.
Can. 1214 – Col nome di chiesa si intende un edificio sacro destinato al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019