trit_Codex_Canonici_Iuris1756_28
Can. 1207 – I luoghi sacri vengono benedetti dall’Ordinario; tuttavia la benedizione delle chiese è riservata al Vescovo diocesano; entrambi, poi, possono delegare a ciò un altro sacerdote.
Visitatori: 17
Tag: Codex_Canonici_Iuris1756
Potrebbero interessarti anche...