trit_Codex_Canonici_Iuris1752_50
Can. 1203 – Coloro che possono sospendere, dispensare, commutare il voto, hanno la medesima potestà, con le stesse modalità circa il giuramento promissorio; se però la dispensa da un giuramento torna a pregiudizio di terzi che si rifiutino di condonare l’obbligo, da tale giuramento può dispensare solo la Sede Apostolica.