trit_Codex_Canonici_Iuris1748_23
Can. 1200 – § 1. Chi giura liberamente di fare qualcosa, è tenuto da peculiare obbligo di religione a compiere quanto ha sancito col giuramento.
Can. 1200 – § 1. Chi giura liberamente di fare qualcosa, è tenuto da peculiare obbligo di religione a compiere quanto ha sancito col giuramento.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019