trit_Codex_Canonici_Iuris1730_44
Can. 1188 – Sia mantenuta la prassi di esporre nelle chiese le sacre immagini alla venerazione dei fedeli; tuttavia siano esposte in numero moderato e con un conveniente ordine, affinché non suscitino ma meraviglia del popolo cristiano e non diano ansa a devozione meno retta.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1730
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